Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica - Parte II


In questo capitolo spiegheremo cosa accade quando gli interventi descritti nella Parte I si effettuano su zone comuni degli edifici condominiali e che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, come ad esempio l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, o di climatizzazione delle unità abitative.

Gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali che interessano oltre il 25% della superficie dell’edificio possono godere di una detrazione che oscilla tra il 70% o il 75% (su tale spesa si calcolano le detrazioni di max 40.000 euro x n. unità componenti l’edificio).

L’agevolazione ordinaria per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, quando non è prevista una percentuale superiore, consiste in una detrazione di imposta del 65% delle spese sostenute per le misure da 1 a 9. La detrazione viene riportata nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno successivo al sostenimento della spesa e detratta per quote annuali in 10 rate annuali.

L’agevolazione può essere ottenuta da qualunque soggetto (persona fisica, compresi i professionisti e le imprese, società, enti, associazioni tra professionisti) che abbia un titolo per il possesso o detenzione dell’immobile (anche in comodato).

Le spese sostenute dal coniuge, o parenti (conviventi) che abbiano i requisiti previsti sono detraibili in capo al soggetto, che sostiene la spesa.

In caso di variazione di titolarità dell’immobile il beneficio residuo spetta al nuovo titolare (a meno che nell’atto di compravendita venga escluso il subentro e per le misure relative a spazi comuni e condominiali per cui è possibile a particolari condizioni anche la cessione del credito fiscale).

In caso di agevolazione in capo a un locatario o comodatario, l’agevolazione rimane in capo allo stesso, anche se cessa il contratto di locazione o il comodato.

In caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (la detenzione materiale e diretta del bene si ha quando l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale).

Gli immobili oggetto di intervento sono quelli appartenenti a qualsiasi categoria catastale (a differenza dell’agevolazione per le ristrutturazioni rivolta solo agli immobili abitativi).

Per opere svolte da condomini sono previste diverse modalità di cessione del credito fiscale soggette a particolari condizioni. Per maggiori informazioni vedi Parte I.

Adempimenti procedurali


Se l’intervento riguarda più detentori il limite va suddiviso fra essi in ragione dell’onere da ciascuno sostenuto. Occorre, inoltre, rispettare le formalità previste da altre normative (sicurezza sul lavoro, DIA, ecc.). E’ necessario acquisire la certificazione, nei modi previsti dalla legge, di un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine professionale (architetto, ingegnere, geometra) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa per il tipo di intervento realizzato.

I principali adempimenti riguardano:

  • l’attestato di certificazione energetica in seguito a riqualificazione energetica avvenuta;
  • certificazione del produttore;
  • scheda informativa, su modulo obbligatorio;

In genere pagamenti per mezzo di bonifico bancario dal quale risulti nella causale la legge agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, Partita IVA o codice fiscale di chi riceve il pagamento.

In caso di interventi su parti comuni copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici esistenti


Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.. In particolare, si può usufruire di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Consulta le altre sezioni della guida:

Parte I: agevolazioni per il risparmio energetico

Parte III: agevolazioni per le ristrutturazioni

Parte IV: detrazioni per acquisto mobili e elettrodomestici