DETRAZIONI FISCALI E AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURARE UN IMMOBILE – PARTE III


Agevolazioni per ristrutturare immobili destinati ad uso abitativo

E’ possibile detrarre dall’irpef il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali, fino a un limite massimo di spesa di 96.000 euro riferito alla singola unità immobiliare.

Possono beneficiare delle agevolazioni per ristrutturare, oltre ai proprietari dell’immobile, anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sull’immobile e che ne sostengono le relative spese (ad es. l’usufruttuario, chi occupa l’immobile a titolo di locazione ed i parenti conviventi). In caso di promittente acquirente il preliminare deve essere registrato.

In particolare la detrazione irpef riguarda le spese per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per le parti condominiali, le spese di perizie e di progettazione, e gli oneri per autorizzazioni e simili (anche di urbanizzazione).

Nel caso di esecuzione in proprio dei lavori sono detraibili solo le spese relative ai materiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti condominiali (vedi la guida delle detrazioni per i condomini).

Per fruire della detrazione irpef occorre osservare una serie di adempimenti:

  1. Presentazione della Dia al Comune (per le opere che la prevedono); vanno conservate anche le fatture e documenti di spesa che hanno dato luogo alle spese agevolabili, le ricevute dei bonifici effettuati, la documentazione preliminare per la richiesta dell’agevolazione (bollettini raccomandate agli Uffici, copia comunicazione ASL, ecc.), i versamenti ICI-IMU relativi all’immobile. Per gli interventi su cui spetta la detrazione, ma per i quali non è prevista la presentazione della DIA la data di inizio lavori deve essere attestata con Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà da sottoscrivere al momento di inizio dell’intervento.
  2. Va inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una Comunicazione con raccomandata avviso di ritorno con l’indicazione di:
    • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
    • natura dell’intervento da realizzare;
    • dati dell’impresa esecutrice dei lavori, con esplicita assunzione da parte della stessa di responsabilità, in ordine al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione.
    • la comunicazione non va effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi in materia di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo di notifica preliminare alla ASL o se viene comunicata dall’impresa, che apre il cantiere.
  3. Forma di pagamento: obbligo di pagare con bonifico bancario. Il bonifico deve indicare i seguenti dati (obbligatoriamente): come causale del versamento l’articolo della legge, codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, numero di Partita IVA dell’impresa destinataria del bonifico. (Sui bonifici la banca e le Poste Italiane devono applicare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa, che effettua i lavori).
  4. Per lavori condominiali occorre la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale.
  5. Autorizzazione a eseguire i lavori da parte del proprietario.

La detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Oltre ai lavori elencati sono agevolabili alcuni interventi d’installazione:

  • impianti per la sicurezza (compresi grate, cancelli, serrature, muri di recinzione, ecc.; comprese le sostituzioni di tubi, cavi e parti di impianti a gas o elettrici malfunzionanti);
  • infissi;
  • impianti di condizionamento;
  • realizzazione di autorimesse e posti auto;
  • eliminazione di barriere architettoniche;
  • risparmio energetico;
  • cablatura edifici;
  • contenimento inquinamento acustico;
  • misura di sicurezza statica e antisismica;
  • esecuzione di opere interne.

L’installazione di addolcitori può essere detraibile se rientra in lavori di manutenzione straordinaria.

Consulta le altre sezioni della guida:

Parte I: agevolazioni per il risparmio energetico

Parte II: agevolazioni per interventi su condomini

Parte IV: detrazioni per acquisto mobili e elettrodomestici